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lunedì 11 gennaio 2021

FRATELLI TUTTI / 62. Dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni.

 


173. In questa prospettiva, ricordo che è necessaria una riforma «sia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che dell’architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni».[151] Senza dubbio ciò presuppone limiti giuridici precisi, per evitare che si tratti di un’autorità cooptata solo da alcuni Paesi e, nello stesso tempo, impedire imposizioni culturali o la riduzione delle libertà essenziali delle nazioni più deboli a causa di differenze ideologiche. Infatti, «quella internazionale è una comunità giuridica fondata sulla sovranità di ogni Stato membro, senza vincoli di subordinazione che ne neghino o ne limitino l’indipendenza».[152] Ma «il compito delle Nazioni Unite, a partire dai postulati del Preambolo e dei primi articoli della sua Carta costituzionale, può essere visto come lo sviluppo e la promozione della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia è requisito indispensabile per realizzare l’ideale della fraternità universale. […] Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale».[153] Occorre evitare che questa Organizzazione sia delegittimata, perché i suoi problemi e le sue carenze possono essere affrontati e risolti congiuntamente.

174. Ci vogliono coraggio e generosità per stabilire liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l’adempimento in tutto il mondo di alcune norme essenziali. Perché ciò sia veramente utile, si deve sostenere «l’esigenza di tenere fede agli impegni sottoscritti (pacta sunt servanda)»,[154] in modo da evitare «la tentazione di fare appello al diritto della forza piuttosto che alla forza del diritto».[155] Ciò richiede di potenziare «gli strumenti normativi per la soluzione pacifica delle controversie […] in modo da rafforzarne la portata e l’obbligatorietà».[156] Tra tali strumenti normativi vanno favoriti gli accordi multilaterali tra gli Stati, perché garantiscono meglio degli accordi bilaterali la cura di un bene comune realmente universale e la tutela degli Stati più deboli.

175. Grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze della Comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi. Così acquista un’espressione concreta il principio di sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l’azione delle comunità e organizzazioni di livello minore, le quali integrano in modo complementare l’azione dello Stato. Molte volte esse portano avanti sforzi lodevoli pensando al bene comune e alcuni dei loro membri arrivano a compiere gesti davvero eroici, che mostrano di quanta bellezza è ancora capace la nostra umanità.

[151] Ibid.: AAS 101 (2009), 700.

[152] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 434.

[153] Discorso all’Organizzazione delle Nazioni Unite, New York (25 settembre 2015): AAS 107 (2015), 1037.1041.

[154] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 437.

[155] S. Giovanni Paolo II, Messaggio per la 37ª Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2004, 5: AAS 96 (2004), 117.

[156] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 439.

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