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mercoledì 9 dicembre 2020

FRATELLI TUTTI / 41. Riproporre la funzione sociale della proprietà.

 


Riproporre la funzione sociale della proprietà

118. Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con la stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di residenza e tante altre non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di alcuni a scapito dei diritti di tutti. Di conseguenza, come comunità siamo tenuti a garantire che ogni persona viva con dignità e abbia opportunità adeguate al suo sviluppo integrale.

119. Nei primi secoli della fede cristiana, diversi sapienti hanno sviluppato un senso universale nella loro riflessione sulla destinazione comune dei beni creati.[91] Ciò conduceva a pensare che, se qualcuno non ha il necessario per vivere con dignità, è perché un altro se ne sta appropriando. Lo riassume San Giovanni Crisostomo dicendo che «non dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita; e quanto possediamo non è nostro, ma loro».[92] Come pure queste parole di San Gregorio Magno: «Quando distribuiamo agli indigenti qualunque cosa, non elargiamo roba nostra ma restituiamo loro ciò che ad essi appartiene».[93]

120. Di nuovo faccio mie e propongo a tutti alcune parole di San Giovanni Paolo II, la cui forza non è stata forse compresa: «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno».[94] In questa linea ricordo che «la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata».[95] Il principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale»,[96] è un diritto naturale, originario e prioritario.[97] Tutti gli altri diritti sui beni necessari alla realizzazione integrale delle persone, inclusi quello della proprietà privata e qualunque altro, «non devono quindi intralciare, bensì, al contrario, facilitarne la realizzazione», come affermava San Paolo VI.[98] Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha conseguenze molto concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società. Accade però frequentemente che i diritti secondari si pongono al di sopra di quelli prioritari e originari, privandoli di rilevanza pratica.

[91] Cfr S. Basilio, Homilia 21. Quod rebus mundanis adhaerendum non sit, 3.5: PG 31, 545-549; Regulae brevius tractatae, 92: PG 31, 1145-1148; S. Pietro Crisologo, Sermo 123PL 52, 536-540; S. Ambrogio, De Nabuthe, 27.52: PL 14, 738s; S. Agostino, In Iohannis Evangelium, 6, 25: PL 35, 1436s.

[92] De Lazaro, II, 6: PG 48, 992D.

[93] Regula pastoralis, III, 21: PL 77, 87.

[94] Lett. enc. Centesimus annus (1 maggio 1991), 31: AAS 83 (1991), 831.

[95] Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 93: AAS 107 (2015), 884.

[96] S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens (14 settembre 1981), 19: AAS 73 (1981), 626.

[97] Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 172.

[98] Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 22: AAS 59 (1967), 268.

 

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