4. Come sancisce lo stesso Codice di Diritto Canonico: «le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità»[4]. Altrove, lo stesso afferma che il matrimonio è «un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo»[5]. È da rilevare l’esistenza di un’abbondante bibliografia sull’indissolubilità dell’unione coniugale nella letteratura cattolica: questo tema ha avuto molto più spazio nel Magistero, in particolare nel recente insegnamento di molti Vescovi di fronte alla legalizzazione del divorzio in vari Paesi. Sull’unità del matrimonio – il matrimonio inteso, cioè, come unione unica ed esclusiva tra un solo uomo e una sola donna – si trova, al contrario, uno sviluppo di riflessione meno ampio rispetto al tema dell’indissolubilità sia nel Magistero che nei manuali dedicati all’argomento.
5. Per questo motivo, nel presente testo si è scelto di concentrarsi sulla proprietà dell’unità e sul suo riflesso esistenziale: la comunione intima e totalizzante tra i coniugi. Per non attendere, dunque, da questa Nota qualcosa che essa non intende sviluppare, è necessario insistere sul fatto che, nelle pagine che seguono, essa non si occuperà dell’indissolubilità coniugale – un’unione che dura nel tempo fino a quando la morte non separi i coniugi cristiani – né del fine della procreazione: entrambi i temi sono abbondantemente trattati nella teologia e nel Magistero. La Nota si soffermerà solo sulla prima proprietà essenziale del matrimonio, l’unità, che può essere definita come l’unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo o, in altre parole, come l’appartenenza reciproca dei due, che non può essere condivisa con altri.
6. Questa proprietà è così essenziale e primaria che il matrimonio è spesso definito semplicemente come “unione”. Così, la Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino afferma che «il matrimonio è l’unione (coniunctio) maritale dell’uomo con la donna, contratta da persone legittime, che implica un’inscindibile comunione di vita»[6], e che «è evidente che nel matrimonio esiste un’unione per la quale uno si dice marito e l’altra moglie; e tale unione è il matrimonio»[7]. Una definizione simile si trovava già in Giustiniano, che raccoglieva opinioni preesistenti: «è l’unione (coniunctio) dell’uomo e della donna che contiene un’inscindibile comunione di vita»[8]. Più vicino a noi, Dietrich von Hildebrand sostiene che il matrimonio «è l’unione più profonda ed intima fra persone umane»[9].
[4] Can. 1056 CIC (corsivo aggiunto). Cf. can. 776, § 3 CCEO.
[5] Can. 1134 CIC (corsivo aggiunto). Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1638.
[6] Il Supplemento della Summa Theologiae (Suppl., q. 44, a. 3) afferma la definizione del matrimonio data da Pietro Lombardo in Id., Sent. IV, d. 27, c. 2 (164): «Sunt igitur nuptiae vel matrimonium viri mulierisque coniunctio maritalis, inter legitimas personas, individuam vitae consuetudinem retinens».
[7] Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Suppl., q. 44, a. 1, resp. (corsivo aggiunto).
[8] Giustiniano, Institutiones, I, 9, 1: Justinian’s Institutes, P. Krueger (ed.), Cornell University Press, Ithaca (NY) 1987, 4.
[9] D. von Hildebrand, L’enciclica Humanae vitae: segno di contraddizione, Paoline, Roma, 1968, 43.

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