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venerdì 7 febbraio 2025

ESORCISMI: OBIETTIVO DI QUESTA NOTA / 02 Nota su alcuni aspetti del ministero degli esorcismi (ADMDE)



Obiettivo di questa nota

Con questa nota si intende offrire dei chiarimenti necessari al fine di ben operare nell’elargizione della divina Misericordia tramite il Ministero dell’esorcismo.

Non saranno qui ripresentati i criteri per stabilire le condizioni di attuazione dell’Esorcismo Maggiore né tantomeno le Linee Guida di questo delicato Ministero[6], ma verranno semplicemente offerte delle osservazioni su alcune prassi pastorali le quali, invece di rendere un servizio al corpo piagato del Cristo, ne aumentano la sofferenza e provocano disorientamento, osservazioni che i fedeli (chierici, consacrati e laici) è auspicabile possano conoscere al fine di evitare atteggiamenti e modalità non rispondenti all’autentico operare del Cristo Signore, modello per chiunque eserciti il ministero di liberazione dall’azione straordinaria del Maligno[7].

Licenza dell’Ordinario  

Negli ultimi anni è aumentato il numero di coloro che, dubitando o convinti di essere vittime di azione straordinaria del demonio in una delle sue diverse forme (vessazione, ossessione, possessione o infestazione diabolica) vanno alla ricerca di esorcisti. Talvolta, però, questa convinzione è avvalorata da persone che, senza possedere alcuna preparazione specifica in materia[8] e privi di mandato da parte dell’Ordinario competente[9], agiscono in maniera inappropriata provocando smarrimento nel popolo di Dio, soprattutto in quanti, a motivo della loro semplicità, della situazione di sofferenza in cui si trovano e, in alcuni casi, della superstizione di cui sono vittime, risultano essere più fragili. Con ciò non si intende assolutamente negare che vi sono situazioni che richiedono l’intervento del Ministero dell’esorcismo che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, ma che un discernimento definitivo su una reale azione demoniaca straordinaria compete, nelle diverse forme con cui si può manifestare, a chi gode della necessaria formazione e agisce su mandato dell’autorità ecclesiastica.

Cristo, unico e solo esorcista

È d’uopo ricordare che il Ministero dell’esorcismo è sempre amministrato per nome e conto della Chiesa e che l’esorcista agisce come Ministro di Cristo (l’unico ad avere, in Sé stesso, autorità su tutti i demoni) e della Chiesa. L’esorcista, con il proprio servizio ecclesiale, «si fa vicino», «fascia le ferite»causate dall’azione straordinaria del demonio versandovi l’olio della consolazione e il vino della speranza, si carica nella propria preghiera della sua afflizione, camminando accanto a famiglie e amici di colui che soffre; lo conduce «in un albergo» (Lc 10,34) immagine della Chiesa di Cristo e se ne prende cura pagando con le proprie preghiere la liberazione implorata[10]. Come in ogni azione liturgica, è la Chiesa che agisce: «Quando non è presente un’assemblea, per quanto piccola, di fedeli, presenza richiesta di per sé da saggezza e prudenza, l’esorcista non dimentichi che già nella sua persona e in quella del fedele tormentato dal Maligno è presente la Chiesa. E ricordi ciò anche al fedele tormentato dal Maligno»[11]. L’esorcista, nella consapevolezza che agisce come Ministro di Gesù Cristo, per nome e conto della Chiesa, comprende che, come novello Battista, dovrà rifuggire ogni forma di protagonismo: «Lui deve crescere. Io, invece, diminuire» (Gv 3, 30).


[6] Su questo importante punto, si rimanda a: Associazione Internazionale Esorcisti, Linee guida per il ministero dell’esorcismo. Alla luce del rituale vigente, Edizioni Messaggero, Padova 2019, di seguito indicate con la sigla Linee Guida.

[7] Non è neanche intenzione della presente nota elencare i tanti episodi evangelici che testimoniano come il Signore Gesù abbia combattuto l’azione del diavolo.

[8] Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatum. De Exorcismis et Supplicationibus quibusdam, Editio Typica emendata, Typis Vaticanis 2004, n. 13, citato di seguito con la sigla DESQseguito dal relativo numero.

[9] Cfr. Codice di Diritto Canonico can. 1172, §1, citato di seguito con la sigla CIC seguito dal relativo canone.

[10] Cfr. Lc, 10, 33-35.

[11] DESQ n. 34, b.


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