25. Pio XI
64. Papa Pio XI offre uno sviluppo maggiore della dottrina sull’unità matrimoniale nell’Enciclica Casti connubii. Egli sottolinea il valore della «vicendevole fedeltà dei coniugi nell’adempimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né permesso ad una terza persona». E conclude: «Questa fede pertanto richiede in primo luogo l’unità assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna»[70].
65. Il Pontefice arricchisce quindi l’insegnamento sull’unità del matrimonio, proponendo una inedita riflessione sull’amore coniugale, «che pervade i doveri tutti della vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il primato della nobiltà»[71]. E ciò che di più nobile può trovarsi in un matrimonio è l’amore coniugale soprattutto quando raggiunge per grazia il livello soprannaturale della carità. Come conseguenza, l’unione matrimoniale diventa un cammino di crescita spirituale: «Non comprende solo il vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi mirare soprattutto a questo: che i coniugi si aiutino fra di loro per una sempre migliore formazione e perfezione interiore, in modo che nella loro vicendevole unione di vita crescano sempre più nelle virtù, massimamente nella sincera carità verso Dio e verso il prossimo […]. Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l’assiduo impegno di perfezionarsi a vicenda, in un certo senso verissimo […] si può dire anche primaria causa e motivo del matrimonio»[72]. Questo “allargamento” del senso del matrimonio, che supera il senso stretto, predominante fino a quel momento, di istituzione ordinata alla procreazione e alla retta educazione della prole, ha aperto il cammino per un approfondimento del senso unitivo del matrimonio e della sessualità.
66. Si può anche ricordare come ai suoi tempi Papa Pio XI si sente spinto a evidenziare quelle tendenze contrarie alla monogamia che oggi sono divenute molto più comuni: «Corrompono dunque anzitutto la fedeltà coloro che stimano doversi essere indulgenti verso le idee e i costumi del nostro tempo, intorno alla falsa e dannosa amicizia con terze persone, e sostengono doversi in queste relazioni estranee consentire ai coniugi una certa maggior licenza di pensare e di operare, e ciò tanto più che (come vanno dicendo) non pochi hanno una congenita costituzione sessuale, a cui non possono soddisfare tra gli angusti confini del matrimonio monogamico. Quindi quella disposizione d’animo, per la quale gli onesti coniugi condannano e ricusano ogni affetto ed atto libidinoso con terza persona, essi la stimano un’antiquata debolezza di mente e di cuore o un’abbietta e vile gelosia; perciò dicono nulle o da annullare le leggi penali dello Stato intorno all’obbligo della fede coniugale»[73].
[70] Pio XI, Lett. enc. Casti connubii (31 dicembre 1930): AAS 22 (1930), 546.
[71] Ibid., AAS 22 (1930), 547-548 (corsivo aggiunto); cf. Agostino, De bono coniugali 24, 32: PL 40, 394D.
[72] Pio XI, Lett. enc. Casti connubii (31 dicembre 1930): AAS 22 (1930), 548 (corsivo aggiunto).
[73] Ibid.: AAS 22 (1930), 566.

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